1. DEFINIZIONI
Alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui precisati:
AMI ASSISTANCE: L'Agenzia della Impresa
ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni persona iscritta al viaggio organizzato dal Contraente e regolarmente comunicata alla Impresa.
ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione.
AVARIA: Il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili.
BAGAGLIO: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.
CENTRALE OPERATIVA: La struttura della Impresa in funzione tutti i giorni 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza, su richiesta dell’Assicurato.
COMPAGNO DI VIAGGIO: La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al viaggio contemporaneamente all’Assicurato stesso.
CONTRAENTE: Il soggetto che stipula l'assicurazione ovvero la persona fisica o giuridica organizzatrice del viaggio che ha sottoscritto la polizza, assumendosene i relativi oneri, a favore dell'Assicurato.
EUROPA: Tutti gli stati europei e inoltre: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.
ESTERO: Tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia.
FRANCHIGIA: Parte del danno indennizzabile che rimane sempre a carico dell'Assicurato.
FURTO: E' il reato, previsto all'art. 624 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPRESA: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Impresa in caso di sinistro.
INFORTUNIO: L'evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte oppure un’invalidità permanente.
INVALIDITA’ PERMANENTE: La definitiva perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
ITALIA: Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
MALATTIA: L'alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.
MALATTIA PREESISTENTE: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio.
MONDO: Tutte le Nazioni diverse da quelle ricomprese nelle definizioni di Italia ed Europa.
NUCLEO FAMILIARE: Il coniuge/convivente ed i figli conviventi con l'Assicurato.
POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Impresa.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SERVIZI TURISTICI: Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc venduti dal Contraente all’Assicurato.
SCOPERTO: L'importo che, per ciascun sinistro, è a carico dell'Assicurato, in misura percentuale sul danno risarcibile a termini contrattuali.
SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso contro cui è prestata la garanzia assicurativa.
TERZI: Qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché‚ degli altri parenti od affini con lui conviventi.
VIAGGIO: I servizi turistici venduti dal Contraente all’Assicurato.
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 2.1 - VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio (con il pagamento del premio assicurativo da parte dell'Assicurato) e termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al 60esimo giorno dalla data inizio viaggio ad eccezione delle garanzie previste ai capitoli 3 e 4 che seguono la specifica normativa indicata e delle garanzie di Assistenza domiciliare, che terminano dopo 365 giorni dalla data di inizio del viaggio.
ART. 2.2 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro cheha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo in Italia alla conclusione del viaggio.
ART. 2.3 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivante, direttamente o indirettamente, da:
valide per tutte le garanzie:
1) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
2) coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio;
3) terrorismo, guerra, insurrezioni.
4) dolo dell'Assicurato;
5) abuso di alcolici;
6) uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci;
7) malattie mentali ed i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici.
8) suicidio o tentativo di suicidio.
valide per tutte le garanzie salvo la garanzia Annullamento viaggio
9) movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione o altri fenomeni naturali;
10) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
valide per le garanzie Assistenza e Spese Mediche
11) stati di malattia cronica fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della partenza;
12) spese che si rendessero necessarie durante viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
ART. 2.4 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto a termine del presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
3. INFORTUNI E MALATTIA
PRIMA DELLA PARTENZA
ART 3.1 - INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO O MALATTIA
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia avvenuto/manifestatisi successivamente alla prenotazionedel viaggio, l’Assicurato sia in condizioni di inabilità temporanea tale da impedirne la partecipazione al viaggio, la Impresa gli rimborserà le spese mediche sostenute, per la diagnosi e la cura dell’infortunio fino ad un massimale di € 600,00 e fino ad € 500,00 per malattia. In assenza di spese sostenute o di idonea documentazione e, comunque, in alternativa, riconoscerà un indennizzo forfetario pari ad € 200,00.
ART 3.2 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento a fare immediata denuncia telefonica a Filo diretto Assicurazioni, al numero verde 800335747 attivo 24 ore su 24 oppure al numero 039/6899965 comunicando gli estremi del sinistro. L’Assicurato deve consentire alla Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso.
DURANTE IL VIAGGIO
ART. 3.4 – RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO E MALATTIA
Nel limite dei massimali per Assicurato di € 1.000,00 per viaggi in Italia e di € 15.000,00 per viaggi nel mondo verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti ad infortunio o malattia verificatosi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, cure dentarie solo a seguito di infortunio e con il limite di Euro 200,00, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di malattia o infortunio indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a Euro 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
ART. 3.5 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato. Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, e sempre che l’Assicurato sia in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese sostenute attraverso bonifico bancario o carta di credito, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un minimo di € 50,00.
Resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.
ART. 3.6 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.
DOPO IL VIAGGIO
Le spese mediche sostenute dopo il termine del viaggio, per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di Euro 1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro.
ART. 3.7 - FRANCHIGIA
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di Euro 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato.
ART. 3.8 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relativead occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica.
4. ANNULLAMENTO VIAGGIO
ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Impresa indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato ed un compagno di viaggio iscritto al medesimo viaggio purchè assicurato, del corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di viaggio, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili e non preesistenti al momento della prenotazione del viaggio determinate da:
• decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopracitate malate o infortunate.
Sono comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di prenotazione del viaggio.
• danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
• impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità.
• guasto e/o incidente al proprio mezzo di trasporto che impedisca all’Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio;
• convocazione della Pubblica Autorità per l’Assicurato qualora non sia connessa allo svolgimento ordinario della propria professione;
• impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale “Compagno di viaggio”.
ART 4.2 – MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L'assicurazione è prestata fino al totale della quota di partecipazione al viaggio (con esclusione del premio assicurativo, del costo individuale di gestione pratica dei visti e delle tasse varie) e con uno scoperto a carico dell’Assicurato pari al 15% con il minimo di € 25,00 per persona tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero dell’Assicurato.
In caso di annullamento da infortunio o malattia dell’Assicurato verrà applicata, dopo aver dedotto lo scoperto di cui sopra, una franchigia come da tabella seguente:<
ART. 4.3 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato o chi per esso è obbligato, entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell’evento (intendendosi per tale il manifestarsi delle cause che determinano l’annullamento del viaggio), a fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800335747 attivo 24 ore su 24 oppure il numero 039 6899965.
L’Assicurato è altresì obbligato ad informare l'Agenzia di Viaggio presso la quale è stato prenotato il viaggio.
L’Assicurato deve consentire alla Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario della Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti necessari alla Impresa per la corretta valutazione della richiesta di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
IMPORTANTE: L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.
ART. 4.4 - IMPEGNO DI FILO DIRETTO ASSICURAZIONI
Filo diretto Assicurazioni, qualora l'Assicurato denunci telefonicamente il sinistro entro le ore 24 del giorno successivo al giorno dell’evento, si impegna a liquidare il sinistro entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa.
Qualora per ragioni imputabili a Filo diretto Assicurazioni la suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.
5 - RIMBORSO DEL VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA
ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Qualora l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio in seguito ad un ritardo del volo di andata di almeno otto ore complete, la Impresa gli rimborserà il 50% del costo totale del viaggio con esclusione del costo del biglietto aereo (per il quale l'Assicurato dovrà richiederne il rimborso direttamente alla Compagnia aerea), dei visti e dei diritti di iscrizione. Nel caso in cui l'Assicurato a fronte di regolare richiesta di indennizzo, e semprechè l'evento rientri in copertura, non ricevesse alcun rimborso da parte di una Compagnia aerea extracomunitaria, la Impresa provvederà a rimborsare anche il 50% del costo del biglietto aereo.
L'assicurazione interviene in caso di ritardo del volo, nel giorno della partenza, calcolato sulla base dell'orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il telefax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo inclemente.
Il rimborso e' previsto solo nei casi in cui la variazione dell'orario di partenza non sia stata ufficializzata dalla Compagnia aerea o dal Tour Operator nelle 24 ore precedenti la partenza stessa.
ART. 5.2 - ESCLUSIONI
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e quando la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata.
6 - ASSISTENZA ALLA PERSONA
ART. 6.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
ART. 6.2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, la Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.
ART. 6.3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, la Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, la Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.
ART. 6.4 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica) emerge la necessita' che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.
ART. 6.5 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa. Il rientro da paesi extraeuropei, esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
ART. 6.6 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
ART. 6.7 - TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione in Italia. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma.
ART. 6.8 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare residente in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
ART. 6.9 - ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di ricovero ospedaliero, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.
ART. 6.10 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.
ART. 6.11 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
La Centrale Operativa provvederà all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico la Impresa terra' a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.
ART. 6.12 - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito o di malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. Inogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.
ART. 6.13 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, e limitatamenteai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e la Impresa se ne assumerà il costo fino a € 1.000,00.
ART. 6.14 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di adeguata garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito, alla Impresa dopo il rientro in Italia e, comunque non oltre 30 giorni di calendario.
ART. 6.15 - RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente la Impresa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
ART.6.16 - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
La Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00.
ART. 6.17 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in stato di necessita' sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa provvederà all'inoltro di tali messaggi.
ART. 6.18 - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
In caso di infortunio, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite fino ad un importo di € 1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
ART. 6.19 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
La Impresa anticiperà all'Estero, fino ad un importo di € 25.000,00 la cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che in Italia metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato alla Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente alla Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non e' valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni politiche.
ART. 6.20 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.
ART. 6.21 - RESPONSABILITÀ
La Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
ART. 6.22 - RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Impresa i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.
7 - IL SERVIZIO DI TELECONSULTO MEDICO DI ASSISTENZA ALL’ESTERO “TRAVEL CARE”
ART. 7.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Assicurato in viaggio all’estero che incorra in infortunio o malattia, recandosi pressouna delle strutture sanitarie dotate delle stazioni di telemedicina Net for Care (*), ha la possibilità di ricevere un teleconsulto medico specialistico “online” direttamente da primarie strutture sanitarie italiane e internazionali.
Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce in rete una serie di ospedali altamente specializzati in Italia e nel mondo con la Centrale Operativa della Impresa permettendo all’assicurato di accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line.
ART. 7.2 - LA RETE DI STRUTTURE SPECIALISTICHE
Fanno parte della rete (*) di istituti altamente qualificati per l’erogazione della teleconsulenza di assistenza:
- Duke University Health System (Durham, USA)
- Cleveland Clinic Foundation (Cleveland, USA)
- Massachusetts General Hospital (Boston, USA)
- Brigham and Women’s Hospital (Boston, USA)
- Istituto Tumori Milano ( Milano, ITALIA)
- L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
- L’Ospedale San Raffaele Resnati di Milano
- Primari medici specialisti convenzionati con la Centrale Operativa di telemedicina.
ART. 7.3 - COME ACCEDERE AL SERVIZIO
Se l’Assicurato necessita di un teleconsulto, è sufficiente che ne faccia richiesta allaCentrale Operativa di Telemedicina per entrare direttamente in contatto con lo staff medico che 24 ore su 24, 365 giorni l'anno è disponibile per effettuare una teleconsulenza di primo livello. Sulla base delle esigenze del paziente verrà poi organizzata la consulenza medica di secondo livello con una delle strutture specialistiche della rete, alla presenza dell’Assicurato e/o di un suo familiare.
ART. 7.4 - COSTO DELLA PRESTAZIONE
La Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione della consulenza medico-specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato.
Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami di laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori accertamenti richiesti dallo specialista contattato.
(*) La rete delle strutture sanitarie specialistiche e dei centri convenzionati nelle principali località turistiche e di affari dotate della stazione di telemedicina è in corso di continui ampliamenti e nuove installazioni. L’elenco completo delle stazioni è consultabile sul sito del Gruppo Filo Diretto (www.netforcare.it) oppure può essere richiesto alla Centrale Operativa della Impresa.
8 - BAGAGLIO
ART. 8.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Impresa garantisce entro il massimale di € 1.000,00:
- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore.
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.
ART. 8.2 - LIMITAZIONI
Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 300,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie etc) sono considerati quali unico oggetto.
ART. 8.3 - ESCLUSIONI
Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:
a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore.;
d) furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi.
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.).
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;
ART. 8.4 - CRITERI DI RISARCIMENTO
Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso.
Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà corrisposto solo sel'Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa.
ART.8.5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di presentare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY IRREGULARITY REPORT).
9 - TUTELA GIUDIZIARIA
ART. 9.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale per Assicurato di € 2.600,00 ed alle condizioni previste nella presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate:
a. le spese per l'intervento di un legale
b. le spese peritali
c. le spese di giudizio nel processo penale
d. le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Impresa, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato esclusivamente per eventi non dolosi, avvenuti all'estero e verificatosi in relazione alla partecipazione dell'Assicurato al viaggio e/o soggiorno e più precisamente per :
• danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi;
• formulazione di Denuncia – Querela quando vi segua costituzione di Parte Civile;
• controversie per danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti o atti dell’Assicurato o di Persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
• difesa penale per reato colposo o contravvenzionale per atti commessi o attribuiti;
ART. 9.2 - ESCLUSIONI
Sono escluse dalla garanzia Tutela giudiziaria:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
a) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.
b) le spese per controversie di natura contrattuale relative al contratto di assicurazione o di viaggio nei confronti della Impresa e del Contraente.
ART. 9.3 - DENUNCIA DEL SINISTRO
Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
ART. 9.4 - GESTIONE DEL SINISTRO
L'Assicurato, dopo aver fatto alla Impresa la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Impresa. La Impresa, preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le spese relative. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare della Impresa pena il rimborso delle spese da questa sostenute. L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Impresa. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo tra le Parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quali che sia l'esito dell'arbitrato. La Impresa avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
10 - RESPONSABILITA' CIVILE
ART. 10.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Impresa terrà indenne l'Assicurato, per le somme che lo stesso dovrà corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per i danni involontariamente cagionati a terzi quali morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentalmente verificatosi in relazione alla sua partecipazione al viaggio e/o soggiorno. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in eccedenza a detto contratto ("secondo rischio").
ART. 10.2 - MASSIMALE E FRANCHIGIA
La garanzia è operante fino a concorrenza del massimale per evento e per Assicurato di € 20.000,00.
In ogni caso resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa di € 200,00 per sinistro.
ART. 10.3 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI
La Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione, a nome dell'Assicurato, delle vertenze sia in sede stragiudiziale sia in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Impresa non rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.
ART. 10.4 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga;
b) da furto e da incendio;
c) da circolazione di veicoli a motore, nonché di navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titoli ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
f) derivanti da interruzioni di attività;
g) provocati a persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno stesso in occasione di lavoro o servizio;
h) inerenti all'attività professionale dell'Assicurato;
i) derivanti da inquinamento;
l) derivanti dall’esercizio di attività professionali, di industria o di commercio;
m) conseguenti e inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
n) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria
ART. 10.5 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L'Assicurato si obbliga a non transigere con terzi danneggiati nè accettare il riconoscimento di responsabilità senza il preventivo benestare della Impresa;
Si obbliga invece a denunciare con precisione i fatti (indicando le generalità di danneggiati e testimoni), le date ed i luoghi e, comunque, a fornire tutti i documenti, atti e notizie relativi al sinistro.
11 - RIPETIZIONE VIAGGIO
ART. 11.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Impresa' mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui un importo pari al valore in pro - rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi:
• Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato;
• Ricovero Ospedaliero dell’Assicurato che causi l’interruzione del viaggio;
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro.
12 - RITARDO DEL VOLO DI PARTENZA E/O DI RITORNO DEL VIAGGIO
ART. 12.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Impresa indennizzerà l’Assicurato nel limite del massimale di € 80,00 nel caso il volo di partenza e/o di ritorno del viaggio, purché ricompreso nel pacchetto organizzato dal Contraente, dovesse subire un ritardo superiore alle 8 ore, calcolato sulla base dell’orario definitivo, indicato nei documenti di viaggio o con eventuali comunicazioni scritte successive inviate all’Assicurato dal Contraente, presso l’agenzia di viaggi o tramite il corrispondente locale, prima della data di partenza del volo.
La garanzia è operante per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo.
Per ottenere il rimborso, in caso di ritardo del volo, il viaggiatore dovrà informare la Impresa allegando i documenti comprovanti il ritardo e precisamente:
1) numero del volo
2) tratta volata
3) data di partenza del volo
4) orario previsto di partenza
5) data e orario effettivi di partenza
N.B. Tutti gli orari dei voli sono espressi dall’organizzatore e devono essere espressi dall’Assicurato unicamente in ore locali.
Art. 12.2 - Esclusioni
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata.
La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al viaggio rendendo operativa l’eventuale garanzia rimborso del viaggio a seguito di ritardata partenza.
13 - ASSISTENZA AUTO
Le seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasferimento dell’Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa.
ART. 13.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Impresa provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate nel successivo articolo 13.2, previste in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato.
ART. 13.2 - SOCCORSO STRADALE E TRAINO
Se l'auto rimane immobilizzata in seguito a guasto o a incidente, la Centrale Operativa invierà 24 ore su 24 e la Impresa terrà a carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo, per trainare l'auto al piu' vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina piu' vicina o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano all'auto di riprendere la marcia autonomamente. I costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione sono a carico dell'Assicurato.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora il guasto o l'incidente avvengano al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada).
Se l'auto rimane immobilizzata in autostrada in Italia, l'Assicurato dovrà far intervenire i mezzi di soccorso autorizzati, comunicandolo successivamente per telefono alla Centrale Operativa. Tale comunicazione è obbligatoria per poter usufruire del rimborso del soccorso, da parte della Centrale Operativa al ricevimento della ricevuta emessa dal soccorritore autorizzato.
ART. 13.3 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO
La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.
ART. 13.4 - RITORNO ALLA RESIDENZA E/O ABBANDONO DEL VEICOLO
La Centrale Operativa organizzerà il ritorno fino alla residenza dell'Assicurato, del veicolo a seguito di guasto, incidente, ritrovamento dopo furto che comportino più di 5 giorni lavorativi per le necessarie riparazioni, il tutto nel limite di costo per la Impresa pari al valore del veicolo dopo il sinistro. Saranno a carico della Impresa le spese di custodia del veicolo dal momento del sinistro e fino al ritorno, con il massimo di € 50,00. Nel caso le spese preventivate per le riparazioni siano antieconomiche o comunque superiori al valore del veicolo dopo il sinistro, la garanzia non sarà operante e la Impresa si limiterà a tenere a suo carico le spese di abbandono legale.
ART. 13.5 - PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
Qualora il veicolo risultasse indisponibile, per guasto, incidente, ritrovamento dopo furto, per un periodo superiore a 3 giorni lavorativi per le necessarie riparazioni, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli altri passeggeri un titolo di trasporto (aereo classe turistica o treno prima classe) o in alternativa un'autovettura a noleggio di gruppo C, compatibilmente con gli orari di apertura delle stazioni di autonoleggio, senza autista per un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato per raggiungere la località di destinazione. Sono escluse le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie e le eventuali franchigie.
ART. 13.6 - RIENTRO DELL'ASSICURATO E DEGLI ALTRI PASSEGGERI
Qualora l'Assicurato non abbia usufruito delle prestazioni di cui al precedente articolo 13.5 la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli altri passeggeri, un titolo di trasporto per il ritorno alla residenza (aereo classe turistica o treno prima classe) o in alternativa un'autovettura a noleggio di gruppo C, compatibilmente con gli orari di apertura delle stazioni di autonoleggio, senza autista per un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato per raggiungere la residenza. Sono escluse le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie e le eventuali franchigie.
ART. 13.7 - PRESA IN CARICO DELLE SPESE DI RECUPERO VEICOLO
Qualora l'Assicurato non fosse in grado di rientrare al proprio domicilio con il veicolo oggetto di guasto o incidente, a seguito di uno degli eventi di cui agli articoli 13.4, 13.5, 13.6, la Centrale Operativa metterà a disposizione, a riparazioni effettuate, un titolo di trasporto di sola andata per consentire all'Assicurato stesso di recarsi nel luogo ove si trova il veicolo per il suo recupero.
ART. 13.8 - SPESE DI ALBERGO
Se l'auto rimane immobilizzata in seguito a guasto o incidente e la riparazione può avvenire solo il giorno successivo, oppure è stata rubata costringendo i passeggeri che si trovano lontani dal proprio domicilio ad una sosta forzata, la Impresa terrà a proprio carico il soggiorno in albergo per tutti gli occupanti dell'auto per un pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 a persona. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato.
ART. 13.9 - AUTISTA
La Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per sostituire l'Assicurato malato o infortunato e sempre che non vi sia a bordo nessun altro eventuale passeggero munito di patente di guida. L'autista è a disposizione per un massimo di tre giorni per condurre nel più breve tempo possibile il veicolo dell'Assicurato alla prima destinazione originaria del viaggio ovvero alla residenza dell'Assicurato.
ART. 13.10 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ'
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste conseguenti a guasto del veicolo o incidente,la Centrale Operativa provvederà al pagamento in loco di fatture o ad anticipo di denaro all'Assicurato stesso, fino all'importo di € 500,00.
Per beneficiare di tale anticipo, che comunque dovrà essere restituito alla Centrale Operativa entro 30 giorni dal rientro al suo domicilio, l'Assicurato dovrà fornire garanzie bancarie o di altro genere, ritenute adeguate dalla Centrale Operativa. In ogni caso la garanzia non sarà operante nei Paesi in cui non esistano filiali o corrispondenti della Centrale Operativa e qualora l'eventuale trasferimento di fondi all'estero comporti violazione delle disposizioni valutarie.
ART. 13.11 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE
In caso di incidente stradale del veicolo assistito, la Centrale Operativa potrà anticipare l'importo della cauzione per libertà provvisoria del conducente fino a concorrenza di € 5.000,00 contro garanzie bancarie ritenute adeguate dalla Centrale Operativa. L'importo anticipato, nel caso il conducente venga trattenuto dall'Autorità Giudiziaria in seguito a condanna, a mancata comparizione o in ogni altro caso, dovrà essere rimborsato alla Centrale Operativa entro 2 mesi dall'anticipo.
ART. 13.12 - ESCLUSIONI
oltre alle esclusioni indicate nelle condizioni generali sono esclusi:
a) i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni;
b) i veicoli di peso superiore a 35 quintali;
c) i veicoli non terrestri e non regolarmente immatricolati;
d) i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto pubblico.
14 - ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI DELL’ASSICURATO CHE RIMANGONO A CASA
Per i familiari dell’Assicurato (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi e nuore) che rimangono in Italia, le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio dell’Assicurato e hanno validità fino al rientro dello stesso.
ART. 14.1 - CONSULTI MEDICI TELEFONICI
La Impresa tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.
ART. 14.2 - INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
La Impresa, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, nelle ore notturne e 24 ore su 24 alsabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta.
Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, la Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendono necessario, la Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso. La Impresa informerà tempestivamente l’Assicurato circa le condizioni di salute del familiare aggiornando tempestivamente tali informazioni sino al rientro dell’Assicurato dal viaggio.
ART. 14.3 – RIMBORSO SPESE MEDICHE
Previo contatto con la centrale Operativa, nel limite del massimale per Assicurato di € 1.000,00 verranno rimborsate le spese mediche sostenute per accertamenti diagnostici di prima necessità.
ART. 14.4 - TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
La Impresa, tramite la Centrale Operativa, qualora il paziente necessiti di un trasporto in autoambulanza, organizza a proprio carico il trasferimento, inviando direttamente l'autoambulanza e sostenendo le spese di trasporto sino a un massimo di 200 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).
ART. 14.5 – ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Qualora il paziente a seguito di malattia o infortunio necessita dell'assistenza domiciliare d’infermieri generici e/o specializzati a domicilio, la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed all’invio del personale tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 1.500,00.
ART. 14.6 - CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio del paziente e quindi in farmacia. Resta a carico dell'Assicurato il solo costo del farmaco.
ART. 14.7 - GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO
La Centrale Operativa mette a disposizione la propria banca dati relativa alla rete sanitaria convenzionata. Qualora il paziente necessiti di informazioni o di un appuntamento per un esame, visita, ricovero e' sufficiente che contatti la Centrale Operativa. In funzione delle specifiche esigenze relative al tipo di esame o visita da effettuare, il giorno e l'ora desiderata, la zona e la tariffa, la Centrale Operativa seleziona, utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati che rispondono alle necessita' del paziente ed in virtù dei canali preferenziali d'accesso, fissa l'appuntamento per nome e per conto del paziente stesso.
ART. 14.8 - RETE SANITARIA CONVENZIONATA
La Centrale Operativa, tramite accordi stipulati con cliniche, poliambulatori, studi medici, strutture sanitarie in genere a livello nazionale, garantisce l'utilizzo di tale rete per visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate, con un canale preferenziale d'accesso.
15 - ASSISTENZA TECNICA ALLA CASA
Per gli Assicurati le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio e hanno validità fino al giorno di rientro del viaggio organizzato dal Contraente e vengono fornite in linea verde dedicata con risposta personalizzata.
ART.15.1 INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Se l'Assicurato necessita dell'intervento di un idraulico a seguito di otturazione/rottura delle tubature fisse o mobili dell'impianto idraulico o igienico sanitario e conseguente allagamento/infiltrazione e/o mancanza d'acqua in tutta l'abitazione o presso l'abitazione contigua, la Centrale Operativa provvede ad inviare un idraulico 24 ore su 24. Sono a carico della Impresa il diritto d'uscita, il costo di trasferimento dell'artigiano e la manodopera sino alla risoluzione dell'intervento d'emergenza con un limite massimo di 4 ore. Rimangono a totale carico dell'Assicurato il costo del materiale impiegato per la riparazione ed eventuali eccedenze di manodopera che non rientrano nella gestione dell'emergenza.
ART. 15.2. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Se l'Assicurato necessita dell'intervento di un elettricista per mancanza di corrente elettrica a seguito di guasto o corto circuito e conseguente mancanza di luce in tutta l'abitazione la Centrale Operativa provvede ad inviare un elettricista 24 ore su 24. Sono a carico della Impresa il diritto d'uscita, il costo di trasferimento dell'artigiano e la manodopera sino alla risoluzione dell'intervento d'emergenza con un limite massimo di 4 ore.
Rimangono a totale carico dell'Assicurato il costo del materiale impiegato per la riparazione ed eventuali eccedenze di manodopera che non rientrano nella gestione dell'emergenza.
ART. 15.3. INVIO DI UN FABBRO/SERRANDISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Se l'Assicurato necessita dell'intervento di un fabbro/serrandista a seguito di:
- furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura che impediscano l'accesso all'abitazione;
- furto o tentato furto che compromettano la funzionalità della porta di ingresso dell'abitazione e non garantiscano la sicurezza della stessa;
la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro, 24 ore su 24. Sono a carico della Impresa il diritto d'uscita, il costo di trasferimento dell'artigiano e la manodopera sino alla risoluzione dell'intervento d'emergenza con un limite massimo di 4 ore.
Rimangono a totale carico dell'Assicurato il costo del materiale impiegato per la riparazione ed eventuali eccedenze di manodopera che non rientrano nella gestione dell'emergenza.
ART. 15.4. SPESE DI ALBERGO
Qualora a seguito di uno degli eventi descritti agli articoli 15.1., 15.2. ,15.3. oppure a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, scoppio, fulmine, incendio l'abitazione risulti inagibile, la Centrale Operativa provvede ad organizzare, e la Impresa terrà a proprio carico, il soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) dei famigliari dell’Assicurato che sono rimasti a casa fino ad un massimo di € 200,00 per evento.
ART. 15.5. VIGILANZA APPARTAMENTO E CUSTODIA DEI BENI
Qualora a seguito di uno degli eventi descritti agli articoli 15.1, 15.2, 15.3 oppure a seguito di furto, tentato furto, atti vandalici, scoppio, fulmine, incendio si renda necessario predisporre la salvaguardia dei beni di valore indicati dall'Assicurato, la Centrale Operativa provvede ad organizzare la vigilanza dell'abitazione dell'Assicurato tramite Guardia Giurata o provvede alla custodia dei beni indicati dall'Assicurato.
Le spese di vigilanza e di custodia sono a carico della Impresa rispettivamente sino ad un massimo di 24 ore di piantonamento e sino al definitivo ripristino della sicurezza dell'abitazione dell'Assicurato.
16 - RIMBORSO PER FURTO NELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 16.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa si obbliga a indennizzare l’Assicurato entro il limite di € 400,00 e con l’applicazione di uno scoperto del 20% applicato sull’importo di indennizzo, in caso di furto del mobilio, contenuto posto nell’abitazione principale e relative dipendenze dell’Assicurato, ovvero l’abitazione, ubicata nel territorio dello Stato italiano, presso cui l’Assicurato ha la propria residenza anagrafica a condizione che l’autore del furto si sia introdotto, durante il periodo del viaggio dell’Assicurato, nei locali contenenti il mobilio:
1) violandone le difese esterne mediante
- rottura, scasso;
- uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
2) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta in un momento successivo alla chiusura del Fabbricato;
4) con uso fraudolento di chiavi vere smarrite o sottratte all’Assicurato o ai suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia, per il periodo compreso tra le ore 24 del giorno della denuncia fatta all’Autorità competente della sottrazione o dello smarrimento e le ore 24 del quinto giorno successivo a quello in cui è stata fatta la denuncia.
Per i valori e gli oggetti preziosi custoditi in cassaforte, cassaforte a muro ed armadi corazzati, l’assicurazione è operante a condizione che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali, abbia violato la cassaforte, cassaforte a muro o l’armadio corazzato nei modi previsti al precedente punto 1);
a) Rapina od estorsione avvenuta nel Fabbricato contenente le cose assicurate, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
b) Atti vandalici e guasti al Contenuto compiuti dagli autori del furto, della rapina o dell’estorsione consumati o tentati, con il limite del 50% della somma assicurata;
Agli effetti della presente Sezione Furto vale altresì il disposto delle seguenti clausole:
Operatività dell’assicurazione:
L’assicurazione è prestata a condizione, essenziale ai fini dell’efficacia della presente Sezione del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate:
1) siano costruiti e coperti in laterizio, pietra, calcestruzzo, vetro antisfondamento, vetrocemento, cemento armato. E’ ammesso legno e metallo in misura non superiore al 20%;
2) abbiano ogni apertura verso l’esterno, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, protetta, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate di metallo o in lega metallica infisse nel muro o nella struttura dei serramenti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci, purché le loro dimensioni non consentano l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Qualora l'Assicurato sia contraente di altro contratto di assicurazione per i medesimi rischi di responsabilità, la presente garanzia opera in eccedenza a detto contratto ("secondo rischio").
ART. 16.2 CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Sempre entro la somma assicurata di € 400,00 la Impresa indennizza inoltre,
1) il furto di fissi e infissi del Fabbricato contenente il mobilio dell’Assicurato fino alla concorrenza del 50% della somma Assicurata.
2) le spese per il rifacimento di documenti sottratti o distrutti in occasione di furto o rapina (tentati o consumati) fino alla concorrenza di € 100,00 per sinistro;
3) le spese per la sostituzione delle serrature delle porte d’ingresso dell’abitazione principale o secondaria con altre di tipo equivalente, in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi da parte dell’Assicurato e/o dei familiari risultanti dallo Stato di Famiglia, fino alla concorrenza di € 100,00.
ART. 16.3 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e, in proporzione, anche i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
ART. 16.4 RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Impresa appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Impresa, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Impresa l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Impresa ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Impresa per le stesse ovvero di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente
ART. 16.5 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato o se l’Assicurato e/o il Contraente non sono persone fisiche, dei legali rappresentanti e/o dei soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave
1) da persone che abitano con il Contraente e/o l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
2) da incaricati dalla sorveglianza delle cose stesse o dei locali che contengono;
3) da persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
4) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
e) indiretti, quali i profitti sperati, il mancato godimento od uso o altri eventuali pregiudizi;.
ART. 16.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro è facoltà dell’Assicurato avvisare telefonicamente la Impresa, contattando il numero verde
800 816692 (+39 039 65546370 per chi chiama dall’estero) attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, o qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039 6056804.
L'Assicurato è comunque tenuto a:
a) inviare per iscritto denuncia all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure alla Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice Civile;
b) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e per il salvataggio delle cose assicurate; le relative spese sono a carico della Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art.1914 del Codice Civile;
c) farne nei cinque giorni successivi denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia, per i casi previsti dalla legge, e trasmetterne copia all'Intermediario o alla Impresa; sempre nei cinque giorni successivi denunciare l’eventuale distruzione o sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art.1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve inoltre:
e) qualora sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistano più assicurazioni, dare avviso del sinistro a tutti gli Assicuratori;
f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere in conseguenza di ciò diritto ad indennità di sorta;
g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Impresa o dai Periti.
ART. 16.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, adopera, a giustificazione della perdita, documenti non veritieri o mezzi fraudolenti o che manomette od altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 16.8 TITOLARITA'DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Impresa. Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 16.9 PROCEDURA PER LA STIMA DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Impresa ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, alle spese per il terzo Perito concorrono in eguale misura la Impresa e l’Assicurato.
ART. 16.10 COMPETENZE PERITALI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto gli obblighi indicati.
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione.
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità delle condizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza degli stessi nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 16.11 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, il valore delle cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte è pari:
a) Per Mobilia documentata: al costo di rimpiazzo;
b) Per Mobilia non documentata: al valore di un oggetto avente caratteristiche simili per funzione;
ART. 16.12 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il Contraente e/o l’Assicurato è esonerato dalla preventiva comunicazione dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni sulle medesime cose e per il medesimo rischio.
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell’Art.1910 del Codice Civile e può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Se il Contraente e/o l’Assicurato omette dolosamente di dare la comunicazione la Impresa non è tenuta a pagare l’indennizzo.
ART. 16.13 -PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno la Impresa provvederà al pagamento dell’indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’atto di liquidazione debitamente sottoscritto dall’Assicurato, senza che sia stata fatta opposizione.
ART. 16.14 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Per nessun titolo la Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata: le somme assicurate devono pertanto intendersi quale massima disponibilità per durata della copertura.
ART. 16.15 FACOLTA' DI DOCUMENTAZIONE DEGLI OGGETTI E DIRITTO DI ISPEZIONE
La Impresa ha sempre il diritto di visitare o di far procedere alla visita delle cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
17- ASSISTENZA DOMICILIARE PER L’ASSICURATO
Per gli Assicurati le seguenti prestazioni decorrono dal giorno di partenza del viaggio, hanno validità in Italia per 365 giorni e vengono fornite in linea verde dedicata.
ART. 17.1 - CONSULTI MEDICI TELEFONICI
La Impresa tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.
ART. 17.2 - INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA
La Impresa, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, nelle ore notturne e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, la Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendono necessario, la Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso. (Prestazione fornita 3 volte l'anno durante il periodo di fruibilità della copertura).
ART. 17.3 - TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA
La Impresa, tramite la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, organizza a proprio carico il trasferimento, inviando direttamente l'autoambulanza e sostenendo le spese di trasporto sino a un massimo di 200 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno). (Prestazione fornita 3 volte l'anno durante il periodo di fruibilità della copertura).
ART. 17.4 - CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO
La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al domicilio dell'Assicurato e quindi in farmacia. Resta a carico dell'Assicurato il solo costo del farmaco. (Prestazione fornita 3 volte l'anno durante il periodo di fruibilità della copertura).
ART. 17.5 - GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO La Centrale Operativa mette a disposizione la propria banca dati relativa alla rete sanitaria convenzionata. Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni o di un appuntamento per un esame, visita, ricovero e' sufficiente che contatti la Centrale Operativa. In funzione delle specifiche esigenze relative al tipo di esame o visita da effettuare, il giorno e l'ora desiderata, la zona e la tariffa, la Centrale Operativa seleziona, utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati che rispondono alle necessita' dell'Assicurato ed in virtù dei canali preferenziali d'accesso, fissa l'appuntamento per nome e per conto dell'Assicurato stesso.
ART. 17.6 - RETE SANITARIA CONVENZIONATA
La Centrale Operativa, tramite accordi stipulati con cliniche, poliambulatori, studi medici, strutture sanitarie in genere a livello nazionale, garantisce l'utilizzo di tale rete per visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate, con un canale preferenziale d'accesso.
ART. 17.7 - INFORMAZIONI SALUTE E TURISMO
L'Assicurato chiamando la Centrale Operativa può richiedere informazioni sulle malattie tropicali di ogni paese del mondo che riguardino:
• Vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate
• Rischi sanitari (malattie infettive presenti)
• Alimentazione (qualità cibi e ristoranti, qualità dell'acqua, bevande consigliate)
• Clima (piovosità, stagioni, temperature)
• Medicine (farmaci presenti o loro equivalenti)
• Medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti
18 – MEDICAL PASSPORT
ART. 18.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Con Medical Passport l’assicurato ha la possibilità di creare la propria cartella sanitaria multi-lingue online, disponibile su uno spazio web debitamente protetto attraverso un sistema di identificazione,
consultabile da qualunque accesso Internet e quindi in ogni parte del mondo. Le informazioni relative alla propria storia sanitaria vengono inserite compilando un facile questionario guidato.
ART. 18.2 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
L'Assicurato accedendo al sito www.netforcare.it, alla sezione “Medical Passport”, dovrà compilare un modulo online, indicando il numero della propria polizza o del contratto di servizio e scegliendo le Username e Password personali che gli saranno successivamente inoltrate via mail, come promemoria.
Con la doppia coppia di Username e Password potrà accedere alla propria cartella sanitaria online in modalità di modifica/edit (digitando la password di modifica/edit) o in modalità di sola lettura (digitando la password di lettura/read).
Utilizzando la password di modifica/edit, che dovrà essere conservata con la massima cura, l’Assicurato potrà compilare e successivamente modificare il questionario guidato sulla propria storia sanitaria, se possibile facendosi coadiuvare dal proprio medico di fiducia. Il questionario sarà poi automaticamente tradotto in varie lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, turco, bulgaro, rumeno e altre in fase di elaborazione) in modo tale da permettere all’Assicurato all’estero di fornire le informazioni sulla propria storia sanitaria
senza errori di traduzione.
La Password di lettura/read dovrà essere invece riportata sulla card personale “Medical Passport” che verrà inviata all’Assicurato all’atto della richiesta di accesso al servizio e che dovrà essere da lui custodita con cura, e messa a disposizione dei medici curanti in caso di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute).
ART. 18.3 - UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CARTELLA SANITARIA ON LINE
In caso di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute) l’Assicurato, i suoi familiari e/o direttamente i medici o paramedici, accedendo a www.netforcare.it e inserendo la Username e la Password indicate nella card personale Medical Passport, potranno avere accesso alla sua cartella sanitaria multi-lingue online accedendo a tutte le informazioni sulla sua storia sanitaria precedentemente inserite dallo stesso Assicurato.
ART 18.4. - DURATA E RINNOVO
Il servizio è efficace per un anno dal momento dell’accesso dell’Assicurato all’area del sito www.netforcare.com a lui riservata e della sua accettazione delle condizioni di servizio. Alla scadenza, l’Assicurato potrà rinnovare il servizio alle condizioni che gli saranno comunicate, utilizzando la procedura di rinnovo disponibile sul sito.